Art. 38.
(Disposizioni finali).

      1. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera b).
      2. La legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, è abrogata.